Dal 17 giugno 2008 è entrata in vigore la Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei" contenente le norme per l'esercizio della raccolta dei funghi.
La Legge Regionale 8 settembre 2014, n. 7 recante modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) ha introdotto importanti novità in materia, innovando in particolare la disciplina dettata all’articolo 3 sulla legittimazione all’esercizio dell’attività di raccolta.
In ossequio ai disposti di legge, in Piemonte l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è sostituita dal titolo per la raccolta, costituito dalla ricevuta di versamento del relativo contributo per la raccolta. ll titolo per la raccolta, non avendo natura di provvedimento amministrativo, non è corredato dall’imposta di bollo e ha validità per l'intero territorio regionale.
Si segnala che la raccolta di alcune specie, indicate all'art. 3 comma 1bis della L.R. 24/2007, non necessita del possesso del titolo.
Il legislatore, inoltre, nel proposito di rafforzare la tutela delle aree territoriali montane e collinari a vocazione fungina e pervenire ad un più efficiente utilizzo delle risorse derivanti dal contributo, ha razionalizzato le categorie degli Enti legittimati a riscuotere ed introitare i proventi dei contributi, come di seguito elencati:
- Enti Regionali di gestione delle Aree Protette;
- Unioni Montane di Comuni;
- le forme associative dei Comuni collinari.
Pertanto i singoli Comuni non sono più legittimati alla riscossione e all’introito dei contributi in questione, che potranno essere riscossi ed introitati esclusivamente dagli enti individuati dal predetto articolo 3.
Altro importante fattore - giustificato dall’esigenza di operare una semplificazione normativa ed al contempo di garantire una disciplina uniforme sul territorio regionale - è rappresentato dal comma 2 dell’articolo 3 della L.R. 24/2007 che affida alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, il compito di definire “l’importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori”.
Pertanto in data 13/10/2014 è stata approvata in Giunta regionale la D.G.R. n. 27-431 "Nuove disposizioni relative al titolo per la raccolta funghi epigei spontanei in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) come modificata dalla l.r. 7/2014".
N.B. Si rammenta, inoltre, l'attività dell'Ispettorato Micologico dell'ASL TO4, che ogni anno mette a disposizione della popolazione i suoi sportelli ai fini di fornire:
- consulenza gratuita in merito al riconoscimento dei funghi epigei freschi, per il consumo da parte di privati cittadini;
- certificazione dei funghi epigei freschi per la vendita al dettaglio.
Il servizio viene erogato previo appuntamento telefonico, presso le seguenti sedi:
- Ciriè, via Cavour 29 (telelfono: 011.92.17.615);
- Ivrea, via Aldisio 2 (telefono: 0125.41.47.12 / 0125.41.47.15 / 0125.41.47.18)
- Settimo T.se, via Regio Parco 64 (telefono: 011.82.12.363).