Descrizione
Considerata l’endemica carenza idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo, di concerto con SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (soggetto Gestore il servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Torino), si ritiene necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l’uso dell’acqua potabile per altri usi.
Con decorrenza immediata, e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, si ordina quindi il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:
• l’irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati;
• il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
• il lavaggio di veicoli privati;
• il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua;
• tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.
Si invita altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, evidenziando la massima importanza della collaborazione attiva di tutti in questo frangente.
Con decorrenza immediata, e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, si ordina quindi il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:
• l’irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati;
• il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
• il lavaggio di veicoli privati;
• il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua;
• tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.
Si invita altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, evidenziando la massima importanza della collaborazione attiva di tutti in questo frangente.
Si rammenta che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. con l’applicazione della pena pecuniaria ivi prevista.
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Ultimo aggiornamento pagina: 30/06/2022 17:41:42